Novità in tema di recupero del credito estero – Il sequestro conservativo sui conti bancari del debitore presenti all’interno dei Paesi UE

Il 1° dicembre 2020 è entrato in vigore il Dlgs del 26 ottobre 2020 n. 152 in tema di sequestro conservativo su conti bancari posseduti dai debitori in altri Paesi Ue, una disciplina di coordinamento e di raccordo dell’ordinamento nazionale alla procedura già da tempo introdotta dal Regolamento (Ue) 655/2014. E’ ora possibile anche in Italia ottenere il sequestro conservativo dei conti del debitore presenti in altri Paesi dell’Unione, evitando così che venga compromessa la successiva azione esecutiva del creditore nei confronti del debitore.

Il ricorso potrà essere promosso sia in corso di causa sia in una fase preventiva rispetto al giudizio di merito oltre che, naturalmente, in presenza di un titolo esecutivo.

I crediti aggredibili sono quelli pecuniari in materia civile e commerciale. Il nuovo strumento, tuttavia, non sarà esperibile nelle procedure di insolvenza, in materia successoria, nei rapporti patrimoniali fra coniugi, di sicurezza sociale e nell’arbitrato.

La novità consiste nel fatto che il debitore viene informato solo dopo l’emissione dell’ordinanza e, in particolare, dopo l’attuazione del sequestro conservativo. Ciò al chiaro scopo di evitare che il debitore possa dissipare, medio tempore, l’ammontare presente sul proprio conto corrente estero se preavvertito dell’azione esecutiva promossa dal creditore.

La procedura prevede l’emissione dell’ordinanza di sequestro entro 5 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso in cui il creditore disponga già di una decisione giudiziaria, di una transazione giudiziaria o di un atto pubblico che imponga al creditore di pagare il credito vantato dal creditore, oppure entro 10 giorni lavorativi dal deposito della richiesta, nel caso cui la richiesta venga presentata prima che il creditore abbia ottenuto un titolo giudiziario nel merito.

Peraltro, qualora il creditore non abbia informazioni sui crediti bancari del debitore, ma abbia motivo di ritenere che il debitore detenga uno o più conti correnti in una Banca presente all’interno degli Stati dell’Unione, potrà chiedere all’Autorità Giudiziaria competente per il deposito della domanda che a sua volta richieda all’Autorità d’Informazione dello Stato Membro dell’esecuzione che acquisisca le informazioni necessarie all’identificazione del conto o dei conti correnti del debitore sgravando, così, il creditore da tale onerosa ricerca.

Tempestività, effetto sorpresa ed eventuale assistenza dell’Autorità nella ricerca dei conti del debitore sono, quindi, le caratteristiche peculiari della nuova procedura.

Naturalmente, sono state previste anche tutele nei confronti del debitore al fine di scongiurare un utilizzo arbitrario e non corretto di tale strumento:

  • qualora l’ammontare richiesto dal creditore non sia oggetto di una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico, è fatto obbligo al creditore di costituire una garanzia di importo sufficiente per impedire abusi della procedura.

Diversamente, la costituzione della garanzia da parte del creditore non sarà obbligatoria ma solo eventuale, ossia a discrezione del Giudice.

  • come per tutti i provvedimenti cautelari, il creditore dovrà dimostrare l’urgente necessità di ottenere l’ordinanza di sequestro conservativo in quanto, senza la stessa, potrebbe configurarsi il rischio concreto che l’esecuzione della decisione giudiziaria esistente o futura possa essere impedita o resa maggiormente difficile da azioni poste in essere dal debitore (cd. periculum in mora)
  • se il sequestro viene chiesto nella fase ante causa, il creditore dovrà anche fornire la prova che la sua domanda relativa al credito vantato nei confronti del debitore sarà verosimilmente accolta nel merito (cd. fumus boni iuris)

In conclusione, il sequestro europeo dei conti correnti si aggiunge ai provvedimenti che l’Unione Europea da anni sta attuando nell’ottica di una maggior cooperazione tra Stati Membri sia negli scambi commerciali, sia nella risoluzione di controversie derivanti da tali scambi, e quindi al fine di limitare le distanze e i contrasti tra le normative nazionali e, di conseguenza, le difficoltà in cui possono incorrere i creditori che devono recuperare crediti fuori dal proprio territorio.